La co- trazioni fallimentari a mente dell'art. 8 LEF (vedi regonoscenza delle risoluzioni della gia amministrazione della lamento 13 luglio 1911 eoncernente l'amminislrazione banca fallita e poi neeessaria ai singoli ereditori per degli uffici dei fallimenti, art. 25 e seg.). In es so debbono tuteIare i lorD diritti, vuoi direttamente, vuoi a mezzo figurare, oltre a tutti i beni mobili, stabili e crediti e la dell'amministrazione del1a falIita, se si eredera dare a Ioro stirna, an ehe i diritti della massa dipelldenti da questa speciale procura. azioni rivoeatorie (art. 285 e seg. LEF), di rivendica-